diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5001 del 28/09/1979 (Rv. 401659 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA INNANZI LA PREDETTA COMMISSIONE - DISCIPLINA EX ARTT 392 E 393 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401659-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA INNANZI LA PREDETTA COMMISSIONE - DISCIPLINA EX ARTT 392 E 393 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

Poiche la disposizione generale del primo comma dell'art 394 cod proc civ, la quale stabilisce che 'in Sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causà, non e stata derogata dal DPR 26 ottobre 1972 n 636 (sulla revisione della disciplina del contenzioso tributario), la riassunzione della causa innanzi alla commissione tributaria centrale, rientrando appunto l'atto di riassunzione nell'ambito del procedimento in Sede di rinvio, deve eseguirsi nei modi prescritti dagli artt 25 e seguenti del citato DPR n 636 del 1972 e non gia ai sensi degli artt 392 e 393 cod proc civ. (V 2973/75, mass n 377065).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)