Sez. 3, Sentenza n. 334 del 25/01/1978 (Rv. 389625 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - RIFERIMENTO ALLE 'CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONÈ EX ART 92 DELLO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO N 12 DEL 1941 - NOZIONE DI DETTE CAUSE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - RIFERIMENTO ALLE 'CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONÈ EX ART 92 DELLO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO N 12 DEL 1941 - NOZIONE DI DETTE CAUSE.*
L'espressione 'cause di opposizione all'esecuzioné, contenuta nell'art 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n 12 - cui si riferisce l'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, nello stabilire che alle cause civili ivi indicate non si applica il precedente art 1, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - non va intesa nel significato ristretto di cui all'art 615 dell'attuale codice di procedura civile, ma in quello piu ampio del codice di procedura civile allora vigente, che in detta espressione comprendeva le opposizioni per ragioni di merito, ora definite opposizioni all'esecuzione, sia quelle per ragioni di rito, ora definite opposizioni agli Atti esecutivi. (Conf 2558/72, mass n 360080; (Conf 933/71, mass n 350853; (Conf 1812/70, mass n 347790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)