Sez. 3, Sentenza n. 933 del 30/03/1971 (Rv. 350853 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818 non si applica (art 3) ne alle cause di opposizione agli Atti esecutivi, ne a quelle di opposizione all'esecuzione. (V 2163'69, mass n 341471' 2342'68, mass n 334673).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)