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Sez. 3, Sentenza n. 933 del 30/03/1971 (Rv. 350853 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350853-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - ALL'ESECUZIONE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818 non si applica (art 3) ne alle cause di opposizione agli Atti esecutivi, ne a quelle di opposizione all'esecuzione. (V 2163'69, mass n 341471' 2342'68, mass n 334673).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)