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Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 26/07/1972 (Rv. 360080 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360080-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITA.*

L'espressione procedimenti di opposizione all'esecuzione, usata nella norma dell'art 92 dell'ordinamento giudiziario nell'indicare gli affari civili che debbono essere trattati nel periodo feriale, norma richiamata dall'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, deve essere intesa nel senso di comprendere tutte le opposizioni che possono comunque essere svolte nel processo di esecuzione (regolate nel titolo quinto del libro terzo del codice di procedura civile); pertanto la sospensione dei termini processuali disposta dalla legge anzidetta non si applica alle cause di opposizione agli Atti esecutivi. (Conf 933'71, mass n 350853; 1812'70, mass n 347790).*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)