diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014 (Rv. 633687 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Recupero di somme indebitamente corrisposte - Legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale - Mancato invio della certificazione di malattia all'INPS da parte del lavoratore - Rifiuto del datore di lavoro di erogare l'indennità di malattia - Illegittimità.
Stato
decisa il 2014-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633687-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA

Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'INPS, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità, quali la sussistenza della malattia o l'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle cosiddette fasce orarie. Ne consegue che l'eventuale mancato invio da parte del lavoratore (o la mancata prova dell'invio) all'INPS della certificazione, attestante la malattia, nel termine prescritto non può essere eccepita dal datore di lavoro, per giustificare il rifiuto di erogare l'indennità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)