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Sez. L, Sentenza n. 12673 del 15/12/1997 (Rv. 510928 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Indennità di malattia e di maternità - Pagamento - Obbligo giuridico del datore di lavoro - Sussistenza - Azione in giudizio del lavoratore nei suoi confronti oltre che contro l'INPS - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510928-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

L'art. 1 del D.L. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980, ha previsto non la mera facoltà, ma l'obbligo giuridico del datore di lavoro di corrispondere ai suoi dipendenti le indennità di malattia e maternità, e quindi il lavoratore interessato può convenire in giudizio il datore di lavoro per ottenerne la condanna al pagamento della indennità dovutagli, senza che a ciò sia di ostacolo il diritto del lavoratore di pretendere il pagamento delle indennità in questione direttamente dall'INPS.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)