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Sez. 1, Sentenza n. 4254 del 20/07/1982 (Rv. 422231 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - DELIBERA DI ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE - FORMA - INCOMPLETEZZA DELLA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE TARDIVA E NON SPECIFICA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422231-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI - IMPUGNAZIONI - DELIBERA DI ESCLUSIONE - COMUNICAZIONE - FORMA - INCOMPLETEZZA DELLA COMUNICAZIONE - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE TARDIVA E NON SPECIFICA - AMMISSIBILITÀ.*

La comunicazione al socio escluso della deliberazione di esclusione dalla società (artt. 2287 e 2527 cod. civ.) non richiede la adozione di specifiche formalità o mezzi di trasmissione, essendo sufficiente un qualsiasi atto o fatto idoneo a portare a conoscenza dell'interessato la deliberazione medesima, mentre l'eventuale incompletezza di tale comunicazione non incide sulla validità ed operatività del provvedimento, ma può spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire una opposizione tardiva o non specifica, ove giustificata da detta incompletezza. (V 6289/79, mass n 403022).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)