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Sez. 1, Sentenza n. 6298 del 17/07/1987 (Rv. 454578 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE AI FINI DEL RICORSO DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE RELATIVA DAVANTI AL TRIBUNALE - FORMA.*
Stato
decisa il 1987-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454578-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE - COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE AI FINI DEL RICORSO DEL TERMINE PER L'OPPOSIZIONE RELATIVA DAVANTI AL TRIBUNALE - FORMA.*

Nelle società cooperative, la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall'art. 2527 cod. civ. per il decorso del termine di trenta giorni al fine dell'opposizione davanti al tribunale (analogamente a quanto disposto dall'art. 2287 cod. civ. per le società di persone), non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, essendo all'uopo sufficiente un qualsiasi fatto od atto (nella specie, lettera del Presidente del consiglio di amministrazione), che sia idoneo a rendere edotto il socio, non presente in assemblea, del contenuto e delle ragioni del provvedimento, pur in difetto di una rigorosa enunciazione degli addebiti, sì da porre il socio medesimo in condizione di articolare le sue difese con la suddetta opposizione. (V 4254/82, mass n. 422231; (V 6289/79, mass n. 403022).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)