Sez. L, Sentenza n. 6368 del 13/07/1996 (Rv. 498547 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971 - Requisiti - Insorgenza del diritto - Decorrenza - Requisito sanitario - Modifiche introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. n. 509 del 1988 - Determinazione della disciplina applicabile in tema di percentuale di invalidità necessaria per la sussistenza del diritto - Rilevanza di detta decorrenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Poiché il diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 nasce nel momento in cui vengono a coesistere il requisito sanitario, quello economico e quello della "incollocazione" al lavoro - per la sussistenza della quale non è sufficiente il mero stato di disoccupazione essendo invece necessario che l'invalido, essendo iscritto o avendo presentato domanda di iscrizione nelle liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili -, qualora la sussistenza dei suddetti requisiti si verifichi in epoca successiva alla data di presentazione della domanda, è in relazione alla normativa vigente in tale successivo momento che deve aversi riguardo per stabilire quale sia, in relazione alle modifiche introdotte dall'art. 9 del D.Lgs. 23 novembre 1988 n. 509, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa necessaria ai fini del riconoscimento del diritto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)