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Sez. L, Sentenza n. 6528 del 24/04/2003 (Rv. 562465 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposti medico legali - Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo - Domanda presentata prima dell'entrata in vigore del D.M. 5 febbraio 1992 - Applicabilità della soglia di invalidità prevista dalla precedente disciplina - Ammissibilità - Limiti - Raggiungimento della soglia di invalidità prevista dalla precedente disciplina dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale - Conseguenze. Necessità di una riduzione della capacità superiore al 74 %.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562465-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In relazione al riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, la parte ricorrente può far riferimento quale requisito medico legale alla riduzione della capacità lavorativa nella misura di almeno due terzi (originariamente fissata dalla legge) , quale disciplina vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa per la concessione dell'assegno di invalidità, soltanto se l'invalidità iniziale o gli aggravamenti verificatisi nel corso del giudizio di merito abbiano raggiunto tale soglia prima dell'entrata in vigore della elevazione del limite minimo di riduzione della capacità lavorativa rilevante ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno al 74 per cento, disposto dall'art. 9 del d.Lgs 23 novembre 1988, n. 509 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1992 sulla classificazione e sui criteri di valutazione delle accertate patologie) ; qualora la patologia iniziale non abbia raggiunto la percentuale originariamente prevista, e gli aggravamenti si siano verificati successivamente al 5 febbraio 1992, essi potranno portare al conseguimento del richiesto beneficio solo se idonei a comprovare una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 74 per cento.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)