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Sez. L, Sentenza n. 10708 del 27/10/1998 (Rv. 520149 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Stato di incollocazione al lavoro - Prova - Iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - Necessità - Natura - Elemento costitutivo del diritto e condizione dell'azione - Configurabilità - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Rilevanza.
Stato
decisa il 1998-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520149-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini del diritto all'assegno di invalidità civile, lo stato di "incollocazione" al lavoro, che va dimostrato mediante l'infruttuosa iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio (rimanendo invece irrilevante l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario) non è un elemento estrinseco alla fattispecie assistenziale, ma rappresenta un elemento costitutivo del diritto e quindi una condizione dell'azione; ne consegue che esso può intervenire anche in corso di causa (ferma restando la regola secondo cui il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie), in applicazione di un principio di carattere generale del processo, del quale, riguardo alla materia pensionistica, costituiscono conferma l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., relativo alla sopravvenienza del requisito sanitario, e l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 448 (pur dettato con specifico riferimento al procedimento amministrativo), relativo ai requisiti del diritto alla pensione di invalidità.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)