Sez. 3, Sentenza n. 19160 del 11/09/2014 (Rv. 632871 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Regime di impugnabilità delle sentenze - Applicazione delle modifiche introdotte dalla legge n. 52 del 2006 - Riferimento alla data di pubblicazione della sentenza - Irrilevanza del contenuto della decisione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione, pubblicate successivamente al 1° marzo 2006 e fino al 4 luglio 2009, non sono appellabili, in forza dell'art. 616, ultimo periodo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 14, legge 24 febbraio 2006, n. 52 ("ratione temporis" applicabile), ma solo ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., qualunque sia il contenuto della decisione o il motivo d'impugnazione, comprese dunque le pronunce che abbiano dichiarato cessata la materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 14 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)