Sez. U, Sentenza n. 10407 del 14/05/2014 (Rv. 630714 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA | Dipendenti Ente foreste Sardegna - Domanda di restituzione di ritenute operate per omesso riconoscimento di sgravi contributivi - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Periodo anteriore al 1 luglio 1998 - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa al rimborso della quota di contributi a carico dei dipendenti, con qualifica impiegatizia, dell'Ente Foreste della Sardegna - indebitamente versata dal datore di lavoro per non aver riconosciuto lo sgravio contributivo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - anche se proposta con riferimento ad un periodo anteriore al 1 luglio 1998, attesa la natura previdenziale delle ritenute operate dall'ente, trattandosi di ambito che esula dalla giurisdizione amministrativa esclusiva in tema di pubblico impiego esistente "ratione temporis".
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)