Sez. L, Sentenza n. 13485 del 20/07/2004 (Rv. 574717 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Agevolazioni previste dall'art. 9, quinto comma, legge n. 67 del 1988 - Sgravio in favore dell'impresa agricola ex art. 9, comma quinto - ter legge n. 67 - Lavoratori agricoli dipendenti - Definizione - Contenuto - "Operai" assunti a tempo determinato o indeterminato, per il solo fatto della ricorrenza del rapporto di lavoro con uno dei soggetti elencati nell'art. 6, primo comma, legge n. 92 del 1979 - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 9, quinto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (recante disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988) ha previsto che, a decorrere dal primo gennaio 1988, i premi e i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 15 per cento dai datori di lavoro agricolo "per il proprio personale dipendente" occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Tale dizione letterale si riempie di contenuto con la disposizione contenuta nell'art. 6, primo comma, della legge 31 marzo 1979, n. 92, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 20 la quale considera "lavoratori agricoli dipendenti" solo gli "operai" assunti a tempo determinato o indeterminato, ad essi solo riconoscendo detta qualificazione formale, per il solo fatto che il rapporto di lavoro intercorra con uno dei soggetti elencati nella disposizione medesima [ a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed allo esercizio controllato della caccia; d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli]. Peraltro, il successivo intervento del legislatore che ha introdotto all'art. 9, della legge n. 67 del 1988, il comma 5 - ter (art. 11, comma ventisettesimo, legge n. 537 del 1993), con la precisazione che le agevolazioni in questione sono applicabili alla sola quota a carico del datore di lavoro e non alla quota a carico del lavoratore, ha specificamente configurato l'agevolazione in esame come sgravio in favore dell'impresa agricola (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in mancanza di alcuna indagine in fatto in ordine all'attività in concreto svolta dall'Azienda foreste demaniali della Sardegna, aveva esteso lo sgravio in questione al personale impiegatizio).
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 9 com. 5, Legge 31/03/1979 num. 92 art. 6, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)