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Sez. L, Sentenza n. 4716 del 09/11/1989 (Rv. 464124 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE - TERMINE PER LA INDICAZIONE DEI TESTIMONI - POTERE DEL GIUDICE - COMPATIBILITÀ CON IL RITO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1989-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464124-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - LISTA DEI TESTIMONI - IN GENERE - TERMINE PER LA INDICAZIONE DEI TESTIMONI - POTERE DEL GIUDICE - COMPATIBILITÀ CON IL RITO DEL LAVORO.*

L'art. 244, terzo comma cod. proc. civ. - che consente alla parte di ottenere dal giudice un termine per provvedere, tra l'altro, alla indicazione dei testimoni da esaminare su fatti già articolati - è compatibile con la disciplina delle controversie di lavoro dettata dalla legge n. 533 del 1973, che impone alla parte stessa di indicare immediatamente i mezzi di prova di cui vogliono avvalersi, ma non esclude il potere del giudice di assegnare ad essa un termine perentorio per l'indicazione del nominativo dei testimoni, nei limiti consentiti dal sesto comma dell'art. 420 cod. proc. civ. - ove è ammessa la possibilità di fissare altra udienza per l'espletamento della prova - e senza che ciò comporti il superamento, attraverso un potere inquisitorio esercitato fuori dai limiti posti dall'art. 421, primo comma cod. proc. civ. di preclusioni già verificatesi a norma degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.. (V 3282/87, mass n 452346; (V 2521/87, mass n 451669; (V 1366/86, mass n 444789).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)