Sez. L, Sentenza n. 1369 del 04/03/1986 (Rv. 444789 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - IN GENERE - CRITERI.*
Spetta al giudice del merito accertare caso per caso se un compenso, corrisposto ai lavoratori durante lo svolgimento del rapporto, abbia in tutto od in parte natura retributiva, avuto riguardo alla sua intrinseca struttura ed alla sua funzione, nonché alla sussistenza dei requisiti della corrispettività (rispetto alla prestazione lavorativa), obbligatorietà, continuità e determinatezza (o determinabilità), e stabilire di conseguenza se di esso debba tenersi conto per calcolare il trattamento legale di fine rapporto, a nulla rilevando invece che le parti nella contrattazione collettiva non abbiano incluso tale emolumento nella suddetta base di calcolo. (nella specie il giudice del merito aveva riconosciuto natura esclusivamente retributiva alla cosiddetta trasferta forfettizzata mensile corrisposta dall'ENEL ad alcune categorie di suoi dipendenti, rilevando che tale emolumento serviva a compensare le loro speciali mansioni, consistenti nel fatto che i lavoratori suddetti erano obbligati ad espletare la loro prestazione in luoghi sempre diversi, e non già a rimborsare loro eventuali spese sostenute per il vitto; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 3293/85, mass n 440987).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)