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Sez. L, Sentenza n. 2936 del 11/05/1982 (Rv. 420841 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - SVOLGIMENTO DI OPERA MANUALE - NECESSITÀ - CARATTERE OCCASIONALE O ECCEZIONALE DI TALE ATTIVITÀ - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AI PERFORATORI ED OPERATORI ADDETTI AGLI ELABORATORI ELETTRONICI ED AGLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420841-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - SVOLGIMENTO DI OPERA MANUALE - NECESSITÀ - CARATTERE OCCASIONALE O ECCEZIONALE DI TALE ATTIVITÀ - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AI PERFORATORI ED OPERATORI ADDETTI AGLI ELABORATORI ELETTRONICI ED AGLI IMPIEGATI ADDETTI AL SERVIZIO.*

Al fine di stabilire se un lavoratore subordinato sia soggetto o meno all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'indagine sulla ricorrenza del requisito dell'espletamento di opera manuale, di cui all'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, va condotta con riferimento all'effettiva natura delle prestazioni lavorative, prescindendo dall'eventuale difforme qualifica o inquadramento riconosciuto al dipendente in forza della contrattazione individuale o collettiva, e tenendo presente che non è necessario che tale attività manuale venga svolta in via esclusiva o prevalente, essendo sufficiente che la stessa, ancorché accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale, sia tuttavia svolta professionalmente e cioè in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purché non in via occasionale o eccezionale. (la suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui alla massima, ha ritenuto esatta la decisione dei giudici del merito che hanno affermato l'assoggettabilità all'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei perforatori e degli operatori addetti agli elaboratori elettronici, nonché degli impiegati addetti al servizio). (Conf 4792/80, mass n 408617; (Conf 1177/79, mass n 397391; (Conf 4798/78, mass n 394484; (Conf 4472/78, mass n 394143).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 18, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)