Sez. L, Sentenza n. 6309 del 13/12/1985 (Rv. 443408 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOGGETTI CHE NELL'ESPLETAMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ PROFESSIONALE VENGANO A CONTATTO CON MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - IN GENERE - SOGGETTI CHE NELL'ESPLETAMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ PROFESSIONALE VENGANO A CONTATTO CON MACCHINE, APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - ACCERTAMENTO DELLA CONCRETA PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124 - nello stabilire che sono soggetti alla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro coloro che, nell'espletamento della loro attività professionale, vengano a contatto con macchine, apparecchi ed impianti elettrici - prevede una presunzione, per tale solo fatto, dell'esistenza del rischio, senza che sia necessario provare che tali macchinari abbiano in concreto l'intrinseca capacità di produrre l'evento infortunistico; è quindi sufficiente, ai fini della suddetta tutela assicurativa, l'adibizione del lavoratore a macchine, apparecchi od impianti indicati nell'art. 1 cit., ritenuti pericolosi sulla base di una presunzione assoluta, che prescinde pertanto dal riscontro in concreto dell'effettiva pericolosità degli stessi. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso l'Obbligo assicurativo per i dipendenti di una banca addetti ad apparecchi terminali collegati con il centro meccanografico). (V 2936/82, mass n 420841; (V 921/82, mass nn 418781 e 418782).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)