Sez. L, Sentenza n. 5669 del 18/11/1985 (Rv. 442863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - USO CONTINUO DI TALI STRUMENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA ED ENTITÀ DEL RISCHIO DI INFORTUNIO DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - LAVORATORI ADDETTI AD APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - USO CONTINUO DI TALI STRUMENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA ED ENTITÀ DEL RISCHIO DI INFORTUNIO DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'art. 1, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965 - che stabilisce l'Obbligo dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti elettrici - pone una presunzione juris et de jure di pericolosità di tali strumenti e non consente quindi al giudice alcun diretto ed autonomo apprezzamento dell'esistenza e dell'entità del rischio di infortunio. Nè d'altra parte è necessario per la sussistenza dell'Obbligo predetto che l'uso degli strumenti predetti sia continuo, essendo invece sufficiente che il lavoratore abbia comunque necessità di utilizzarli per lo espletamento delle sue mansioni. (nella specie la S.C. ha annullato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto non sussistente l'Obbligo assicurativo per i dipendenti di una banca addetti a terminali videoscriventi). (V 2936/82, mass n 420841; (V 921/82, mass nn 418781 e 418782; (V 908/82, mass n 418760).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)