Sez. 5, Sentenza n. 10930 del 25/07/2002 (Rv. 556201 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi d'impresa determinati in base alle scritture contabili - Mancata allegazione alla dichiarazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite - Art. 39, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Uffici finanziari - Determinazione del Reddito - Criteri - Facoltà di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ. - Prova contraria - Onere - Contribuente - Fattispecie - Percentuali di ricarico - Utilizzazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento del reddito di impresa, l'ufficio finanziario, ricorrendo l'ipotesi, prevista dall'art. 39, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizione abrogata dall'art. 8, comma primo, lettera c, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ma applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), di mancata allegazione alla dichiarazione, del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, può procedere alla rettifica sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti e conosciuti, con facoltà di prescindere dalle risultanze delle scritture contabili e di avvalersi di presunzioni prive - a differenza dei casi disciplinati dal primo comma dello stesso art. 39 - dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, e quindi utilizzando anche parametri indiziari desumibili dalle situazioni mediamente riscontrate nei rapporti con altri imprenditori esercenti analoghe attività (le "percentuali di ricarico"), restando a carico del contribuente l'onere di confutarne l'influenza nella concreta vicenda. Ne consegue che, in presenza di contestazioni del contribuente circoscritte alla consistenza degli indizi addotti dall'ufficio, e limitate alla deduzione dell'incertezza e dell'equivocità nella specie degli elementi impiegati, erra la commissione tributaria che pretenda che tali indizi posseggano i requisiti di una convincente prova per presunzioni - richiesti nelle ipotesi di rettifica, diverse, contemplate al primo comma dell'art. 39 -, omettendo poi di verificare la loro attitudine, nel caso concreto, a giustificare l'accertamento secondo i criteri prescritti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 8, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)