Sez. 1, Sentenza n. 7868 del 22/08/1997 (Rv. 506986 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Reddito d'impresa - Rettifica da parte dell'ufficio - Accertamento cosiddetto induttivo, ex art. 39, secondo comma d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Mancata risposta al questionario ex art. 32 d.P.R. citato - Inclusione - Inconfigurabilità .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
La sola mancata risposta al questionario di cui all'art. 32 n. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non giustifica la rettifica, in via induttiva ai sensi del comma secondo dell'art. 39 d.P.R. n. 600 cit., del reddito dichiarato, richiedendosi, invece, a tal fine, la presenza di gravi inadempienze del contribuente, quali la mancata indicazione del reddito d'impresa, la mancata allegazione del conto profitti e perdite, la sottrazione di scritture all'ispezione, gravi irregolarità delle scritture, incompletezza, falsità o inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, mancata corrispondenza fra elementi indicati nella dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)