Sez. 5, Sentenza n. 15534 del 06/11/2002 (Rv. 558251 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento di maggior imponibile, su base presuntiva - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento dei redditi, l'Amministrazione può procedere - ai sensi dell'art. 39, comma primo, d.P.R. n. 600 del 1973 - alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico. Tuttavia, considerato che tali "percentuali di ricarico" costituiscono presunzioni semplici, esse devono essere assistite dai requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ., essere desunte da dati di comune esperienza ed esplicitate attraverso un adeguato ragionamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)