Sez. 1, Sentenza n. 5325 del 13/05/1991 (Rv. 472123 - 01)
Conto corrente - Effetti dell'annotazione in conto - Crediti verso terzi | Versamento di un titolo di credito da parte del cliente sul conto corrente bancario - Clausola "salvo incasso" - Operatività - Efficacia sospensiva del trasferimento della proprietà del titolo - Effettiva riscossione da parte della banca della somma portata dal titolo - Successiva acquisizione della disponibilità della somma da parte del rimettente.
Conto corrente - Effetti dell'annotazione in conto - Crediti verso terzi
La clausola "salvo incasso", inerente al versamento di un titolo di credito da parte del cliente sul conto corrente bancario, non opera come condizione risolutiva del trasferimento della proprietà del titolo medesimo alla banca ricevente (come si verifica nel conto corrente ordinario), ma, ricollegandosi ad un mandato conferito alla banca per la realizzazione del credito portato dal titolo, ha effetto sospensivo del trasferimento della proprietà del titolo - anche in caso di esito positivo della richiesta del cosiddetto benefondi - in attesa che il mandato sia compiutamente adempiuto con l'effettiva riscossione della somma menzionata nel titolo. Pertanto, il rimettente acquista la disponibilità di tale somma solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1856, Cod. Civ. art. 1857
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)