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Sez. 3, Sentenza n. 27004 del 07/12/2005 (Rv. 586413 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Clausole vantaggiose per il locatore - Nullità - Previsione della modifica dei patti in senso più favorevole al locatore per la successiva modifica della legge - Liceità - Fattispecie relativa a clausola di aumento del canone locativo di immobile adibito ad uso commerciale in una misura predeterminata a decorrere dall'inizio del secondo sessennio.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586413-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

Per il disposto dell'art. 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (poi abrogato dall'art. 14, quarto comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) non era sufficiente, per la configurazione della nullità di una clausola del contratto di locazione, che essa attribuisse un qualche vantaggio al locatore, ma era necessario che gli conferisse un vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge medesima. Tale contrasto non era rilevabile in una clausola che prevedeva la modifica di patti in senso più favorevole al locatore qualora fosse divenuta possibile in base ad una successiva modifica della legge, perché, da un lato, essa non comportava un vantaggio attuale che si ponesse in contrasto con le norme di legge e, dall'altro, condizionava l'eventuale futuro vantaggio all'emanazione di una disposizione di legge che lo consentisse. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del suddetto principio, ha rigettato il motivo di ricorso con il quale era stata dedotta l'invalidità e l'inefficacia della clausola contrattuale con la quale si era convenuto che, ove norme più favorevoli lo avessero consentito, a decorrere dall'inizio del secondo sessennio di un rapporto di locazione di immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, il canone sarebbe stato aumentato in misura almeno pari al 50 per cento di quello precedente).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 32, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)