diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14495 del 29/07/2004 (Rv. 575095 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Art. 79 della legge sull'equo canone - Ambito di applicazione - Fattispecie relativa a prelazione del locatore in caso di sublocazione.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575095-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

Con riguardo a locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo, poiché l'art. 79 della legge n. 392 del 1978 esclude la validità non di qualsivoglia accordo vantaggioso per il locatore, ma solo di quei patti che preventivamente eludono diritti attribuiti al conduttore da norme inderogabili, va esclusa la nullità della clausola contrattuale che attribuisca al locatore il diritto di prelazione nell'ipotesi in cui il conduttore provveda a sublocare o cedere il contratto, unitamente all'azienda. Detta clausola infatti, pur attribuendo al locatore un diritto non previsto dalla legge dell'equo canone, non comprime in alcun modo il diritto del conduttore di sublocare o cedere il contratto.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)