Sez. L, Sentenza n. 19108 del 13/12/2003 (Rv. 568883 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione diretta da parte della pubblica amministrazione - Lavoratori da inserire in livelli i non richiedenti titolo professionale - Necessità di reperire i nominativi nelle apposite graduatorie - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
Secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28.2.1987, n.56, le assunzioni dirette nella pubblica amministrazione di lavoratori da adibire a mansioni per le quali non sia previsto titolo professionale, da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, devono avvenire (a prescindere dagli altri presupposti richiesti dalla legge) in ogni caso rispettando l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti, non potendosi considerare il suddetto articolo abrogato dal successivo d.P.R. 17.9.1987, n.494, che prevede la semplice facoltà di far ricorso alle graduatorie, in quanto norma di rango inferiore.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 86 art. 4, DPR 17/09/1987 num. 494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)