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Sez. L, Sentenza n. 2297 del 03/02/2014 (Rv. 630383 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Spese legali sostenute in un processo penale - Diritto al rimborso - Limiti - Presupposti - Assenza di conflitto d'interessi con l'amministrazione - Necessità - Esito assolutorio del giudizio penale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630383-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE

In materia di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il conflitto d'interessi è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione. Ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione di concussione, non compete il rimborso delle spese legali, qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli esulavano dalla funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 01/06/1979 num. 191 art. 16 com. 1, DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67 com. 1, Contr. Coll. 14/09/2000 art. 28 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)