diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 25976 del 31/10/2017 (Rv. 646118 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Fatti connessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio - Oneri di assistenza legale - Copertura da parte della Amministrazione - Condizioni - Art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 comparto regioni e autonomia locali – Interpretazione.
Stato
decisa il 2017-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646118-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

In materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi con l'espletamento del servizio e l'adempimento di obblighi di ufficio, escluso che, in ragione della specificità e della diversità delle normative del settore del lavoro pubblico, costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto del dipendente al rimborso, da parte dell'amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, l'art. 28 del c.c.n.l. 14 settembre 2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali va interpretato nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, ma non anche quello di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all'amministrazione stessa, o nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2000 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)