Sez. L - , Ordinanza n. 17874 del 06/07/2018 (Rv. 649747 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Spese legali sostenute dal dipendente in un processo penale - Diritto al rimborso - Presupposti - Assenza di conflitto d'interessi con l'amministrazione - Necessità - Esito assolutorio del giudizio penale - Irrilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE
In materia di spese legali sostenute dal dipendente di un ente pubblico territoriale per la propria difesa in un processo penale, il diritto al rimborso delle stesse, a norma dell'art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 268 del 1987, presuppone che non vi sia un conflitto d'interessi, e quindi che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro, secondo una valutazione "ex ante" che prescinde dall'esito del giudizio penale e dalla formula di eventuale assoluzione.
Riferimenti normativi: DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67 com. 1, Contr. Coll. 28/04/1987 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)