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Sez. 1, Sentenza n. 469 del 19/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212591 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Imputazione di usura - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212591-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Poiché ai sensi dell'art. 321, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, prescindendo dalla sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma del suddetto articolo, e poiché, a norma dell'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, è sempre disposta, in caso di condanna o di applicazione di pena patteggiata per il delitto di usura, la confisca dei beni o delle altre utilità che rientrino nella disponibilità dell'imputato e dei quali egli non sappia giustificare la provenienza, il sequestro preventivo dei beni disposto nei suoi confronti deve ritenersi pienamente legittimo, qualora si ritenga la sussistenza del "fumus" in ordine agli elementi costitutivi del reato in questione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 08/08/1994 num. 501 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1994 num. 399 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)