Sez. 5, Sentenza n. 2469 del 23/04/1998 Cc. (dep. 30/07/1998) Rv. 211763 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca di beni di valore sproporzionato alle possibilità economiche dei condannati per determinati delitti - Presunzione di sproporzione - Necessità di ancorarla ad un criterio di ragionevolezza temporale.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di sequestro preventivo di beni di cui è possibile la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del d. l. 8 giugno 1992, n.306 conv. in l. 7 agosto 192 n.356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, nel senso che deve preliminarmente darsi conto che i beni di cui si dispone il sequestro non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo talmente antecedente alla commissione di quest'ultimo da far escludere qualsiasi possibilità di riferimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies com. 1, Legge 08/08/1994 num. 501 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)