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Sez. 4, Sentenza n. 1640 del 22/05/1998 Cc. (dep. 01/07/1998) Rv. 210989 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Sequestro preventivo - Revoca - Cose soggette a confisca obbligatoria - Esclusione - Confisca obbligatoria prevista dall'art. 12 sexies legge 306/1992 - Equiparazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210989-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

In tema di riesame del decreto di sequestro preventivo il divieto di revoca, previsto dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., riguarda solo i casi di confisca obbligatoria previsti dall'art. 240 comma 2 cod. pen., cui non può essere equiparato quello previsto dall'art. 12 sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, sia perché non si coglie una sicura "ratio" a favore dell'equiparazione sia perché in materia il legislatore, quando ha voluto (art. 321 cod. pen.), ha nominato la confisca obbligatoria senza restrittivi riferimenti all'art. 240 comma 2 cod. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)