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Sez. 2, Sentenza n. 8172 del 25/02/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160586 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160586-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La rinnovazione del dibattimento attiene all'Esercizio della facoltà discrezionale riconosciuta al giudice di appello dall'art. 520 cod. proc. pen., e la decisione di rigetto della relativa istanza, se adeguatamente motivata, non è censurabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 153102; (Conf mass n 152651).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520, Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)