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Sez. 5, Sentenza n. 2525 del 22/01/1982 Ud. (dep. 08/03/1982) Rv. 152651 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152651-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - FACOLTÀ DISCREZIONALE - INSINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La rinnovazione del dibattimento attiene all'Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di appello, la cui decisione, se congruamente motivata, si sottrae ad ogni Sindacato di legittimità. (Conf mass n 146256; (Conf mass n 143841).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)