Sez. 6, Sentenza n. 45364 del 01/12/2011 Cc. (dep. 06/12/2011) Rv. 251187 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Informazioni che devono essere trasmesse dall'autorità richiedente - Omessa indicazione della pena minima - Irrilevanza ai fini della consegna - Rilevanza della sola pena massima stabilita nello Stato di emissione - Fondamento - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel m.a.e. processuale relativamente all'indicazione della pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione (art. 6, comma primo, lett. f), della l. n. 69 del 2005), deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì solo all'indicazione della pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella su citata legge di attuazione nell'ordinamento italiano. (Fattispecie relativa ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria polacca).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. F, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)