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Sez. 6, Sentenza n. 7400 del 23/02/2012 Cc. (dep. 24/02/2012) Rv. 252043 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Contenuto del m.a.e. - Indicazione dei dati informativi sull'organo giudiziario di emissione - Requisito di validità della richiesta - Esclusione - Mero requisito formale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252043-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo, le informazioni sull'autorità giudiziaria di emissione, che a norma dell'art. 6, comma primo lett. b), legge n. 69 del 2005, devono essere contenute nel mandato, non costituiscono un presupposto di validità della richiesta di consegna, ma un mero requisito di completezza formale, al fine di consentire una più agevole e rapida individuazione dell'organo giudiziario di emissione. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. esecutivo proveniente dalle autorità rumene, che conteneva tutte le necessarie informazioni sull'ufficio giudiziario di emissione).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)