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Sez. 5, Sentenza n. 8637 del 15/04/2011 (Rv. 617525 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Non integrità del contraddittorio - Conseguenze - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione - Necessità - Omissione - Passaggio in giudicato.
Stato
decisa il 2011-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617525-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ

Qualora nel corso del giudizio di primo grado si sia verficata la non integrità del contraddittorio, non rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza che - per il principio dell'assorbimento delle nullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma il giudicato e la questione non può più essere fatta valere in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)