Sez. 5 - , Ordinanza n. 19574 del 24/07/2018 (Rv. 649855 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - IN GENERE | Non integrità del contraddittorio - Omesso rilievo - Inesistenza della sentenza - Esclusione - Nullità della sentenza - Configurabilità - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITÀ DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ - IN GENERE
Qualora nel giudizio di secondo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio e la stessa non sia stata rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo "error in procedendo", traducendosi in un "error in iudicando", non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza, sicché il vizio, in virtù del principio dell'assorbimento delle nullità in motivi di gravame, deve essere dedotto mediante ricorso per cassazione (proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare in presenza dei presupposti di cui all'art. 327, comma 2, c.p.c.), formandosi, in difetto, il giudicato sulla questione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)