Sez. 2, Sentenza n. 8141 del 28/04/2004 (Rv. 572419 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Regolarità del contraddittorio-Pronuncia implicita nella decisione di merito - Conseguenze - Non integrità del contraddittorio - Inesistenza della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenza - Impugnazione - Necessità - Omissione - Effetti - Passaggio in giudicato della questione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
Qualora nel corso del giudizio di primo grado si sia verificata la non integrità del contraddittorio, non rilevata dal giudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbia implicitamente accertato la regolarità, il relativo error in procedendo, traducendosi in un error in iudicando, non determina l'inesistenza ma la nullità della sentenza che - per il principio dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di gravame - deve formare oggetto di specifica impugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma il giudicato e la questione non può più essere fatta valere in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)