Sez. 3, Sentenza n. 21344 del 09/11/2004 (Rv. 577988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze legittimamente legittimamente deliberata dal Consiglio Nazionale Forense - Conseguenze - Astensione dall'attività di deposito atti - Legittimità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - IN GENERE
L'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, deliberata dal Consiglio nazionale forense, dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza (civile o penale), ma - ferma restando la previsione di svolgimento obbligatorio dell'attività di patrocinio in ipotesi puntualmente descritte - non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato una parte decaduta dall'assunzione della prova delegata, in quanto non era stato ritenuto legittimo impedimento, atto a giustificare il ritardo del deposito dell'istanza di proroga, lo sciopero degli avvocati).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)