Sez. U, Sentenza n. 9384 del 11/07/2001 (Rv. 548076 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Immobili appartenenti alla gestione sanitaria della soppressa Cassa Marittima (oggi IPSEMA) - Trasferimento al patrimonio dello Stato con vincolo di destinazione ex art. 12 d.P.R. n. 620/1980 - Configurabilità - Immobili appartenenti alla gestione previdenziale della Cassa Marittima - Permanenza del diritto di proprietà dell'ente con trasferimento d'uso al Ministero della Sanità ex art. 1 D.L. n. 632/1981 - Configurabilità - Controversie in tema di giurisdizione - A.G. competente - AGO - Competenza giurisdizionale - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie insorte tra la ex Cassa Marittima (oggi IPSEMA) ed il Ministero della Sanità ed aventi ad oggetto gli immobili originariamente di proprietà della detta Cassa e successivamente gestiti dal Ministero rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, atteso che l'accertamento in ordine all'esistenza o meno di un effettivo trasferimento in proprietà dei beni oggetto della controversia dalla Cassa Marittima al Ministero concerne il merito della causa - dovendo, in concreto, stabilirsi se l'immobile in uso al Ministero rientri tra quelli effettivamente trasferiti al patrimonio dello Stato, trattandosi di beni appartenenti alla soppressa gestione sanitaria della Cassa, ex art. 12 d.P.R. n. 620/1980, ovvero tra quelli conservati in proprietà dalla Cassa stessa, trattandosi di immobili appartenenti alla soppressa gestione previdenziale dell'ente stesso, con introduzione di un mero vincolo d'uso a carico del Ministero della sanità - e non involge, in via principale e diretta, una questione di giurisdizione.
Riferimenti normativi: DPR 31/07/1980 num. 620 art. 12, Legge 07/11/1981 num. 632 art. 1 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)