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Sez. 3, Sentenza n. 10968 del 09/06/2004 (Rv. 573487 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Priorità del criterio di interpretazione letterale - Sussistenza - Fattispecie in tema di contratti di spedizione di merci " da magazzino a magazzino".
Stato
decisa il 2004-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573487-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

L'interpretazione del contratto, che consiste nell'accertamento della comune volontà dei contraenti, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica, all'interno delle quali il criterio d interpretazione letterale costituisce il criterio primario, mentre il ricorso agli altri criteri presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente l'intenzione dei contraenti.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione dei criteri di ermeneutica in un contratto di assicurazione relativo a merce da spedirsi, interpretando la clausola " da magazzino a magazzino", indicata nei capitolari inglesi come "Transit clause", nel senso che le parti con essa avessero voluto ampliare il periodo assicurativo, facendone decorrere l'inizio dal momento in cui la merce veniva prelevata dal deposito e stabilendone il termine finale nel momento del deposito nel luogo di arrivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)