Sez. 3, Sentenza n. 10493 del 01/08/2001 (Rv. 548674 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione delle clausole contrattuali - Significato letterale della parole - Eventuale sufficienza in modo immediato del dato letterale - Ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici - Possibilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nell'interpretazione delle clausole contrattuali il giudice di merito, allorché le espressioni usate dalle parti fanno emergere in modo immediato la comune volontà delle medesime, deve arrestarsi al significato letterale delle parole e non può fare ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici, il ricorso ai quali (fuori dell'ipotesi dell'ambiguità della clausola) presuppone la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)