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Sez. L, Sentenza n. 23231 del 17/11/2010 (Rv. 615356 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Assunzione in prova - Recesso illegittimo - Conseguenze - Applicazione delle norme di cui alla legge n. 604 del 1966 o dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori - Esclusione - Prosecuzione della prova per il periodo mancante o risarcimento del danno - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615356-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

In tema di assunzione in prova, l'illegittimità del recesso, per l'inadeguata durata della prova o l'esistenza di un motivo illecito non comporta l'applicazione delle norme di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 o dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma la prosecuzione della prova per il periodo mancante oppure il risarcimento del danno, dovendosi escludere che la dichiarazione di illegittimità del recesso durante il periodo di prova determini la stabile costituzione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)