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Sez. L - , Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017 (Rv. 645008 - 02)

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE | Scuole di specializzazione universitarie - Trattamento economico dei medici specializzandi - Anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005 - Incremento della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione al costo della vita - Blocco temporaneo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645008-02

ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - IN GENERE

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 33 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 36 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 22 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 36 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)