Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012 (Rv. 621614 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di primo grado - Accettazione del contraddittorio - Richiesta di rigetto delle avverse domande - Configurabilità - Estensibilità alla domanda subordinata - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della controparte, che integra l'accettazione del contraddittorio e che è individuabile nella richiesta di rigetto delle avverse pretese, la quale è estensivamente riferibile anche alla domanda subordinata.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)