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Sez. 3, Sentenza n. 20953 del 27/09/2006 (Rv. 592711 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Giudizi da trattarsi con il rito civile ordinario - Disciplina vigente in epoca anteriore alla legge 26 novembre 1990 n. 353 - Divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di primo grado - Fondamento - Violazione - Accettazione del contraddittorio della controparte - Rilevanza - Sussistenza - Cause instaurate successivamente - Divieto di introdurre domande nuove nel giudizio di primo grado - Fondamento - Violazione - Accettazione del contraddittorio della controparte - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592711-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

In tema di proposizione di domande nuove, l'accettazione del contraddittorio su di queste è rilevante, ai fini dell'ammissibilità delle stesse nelle cause instaurate anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, poichè il divieto di domande nuove in primo grado, diversamente che in grado di appello, risponde ad un interesse di tipo privato e non di ordine pubblico, salvo, poi, stabilire le modalità dell'accettazione, mentre rimane irrilevante nelle cause instaurate successivamente, per le quali vige il principio che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato è inteso non solo alla tutela dell'interesse di parte, ma anche di quello pubblico al corretto e celere svolgimento del processo, di tal che la tardività della domanda - in tale secondo caso - deve essere rilevata di ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)