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Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 23/02/2006 (Rv. 587633 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime normativo anteriore alla novella del codice di rito del 1990 - Divieto di proporre domande nuove - Funzione - Violazione - Nullità rilevabile di ufficio - Esclusione - Accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova - Conseguenze - Fattispecie relativa a domanda di indebito arricchimento.
Stato
decisa il 2006-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587633-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Nel regime vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge n. 353 del 1990, nel giudizio di primo grado il divieto di proporre domande nuove discende da un interesse privato, alla cui violazione non conseguiva una nullità rilevabile d'ufficio, essendo esso unicamente funzionale ad evitare rallentamenti nel corso del processo e l'aggravamento dell'onere di difesa della controparte, con la conseguenza che la parte interessata poteva rinunciare ad eccepirla accettando il contraddittorio, anche implicitamente o per fatti concludenti, sulla nuova domanda, senza che nel prosieguo del giudizio, in appello ed in cassazione, potesse più essere dedotta quella preclusione. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto ammissibile la domanda di arricchimento senza causa introdotta in corso di giudizio, in via subordinata, da un appaltatore, a fronte delle eccezioni di nullità del contratto, non avendo il convenuto eccepito la tardività né al momento della formulazione della domanda né all'udienza di conferimento dell'incarico a un consulente tecnico, ma solo dopo che la consulenza era stata espletata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)