Sez. 3, Sentenza n. 282 del 17/11/1998 Ud. (dep. 13/01/1999) Rv. 212846 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento dei rifiuti - Fertilizzanti - Inclusione nella materia dei rifiuti - Ad opera del D.Lgs. 389 del 1997.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 non esclude dalla materia dei rifiuti le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, e sottopone gli insediamenti che producono fertilizzanti alle normali obbligazioni attinenti alla gestione dei rifiuti. L'originaria esclusione dei fertilizzanti prevista nell'art. 8, punto d), del D.Lgs. 22 del 1997 è venuta meno in forza delle modifiche apportate dal successivo D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389. La mancanza della autorizzazione regionale, che comportava la sanzione di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, è ora prevista dall'art. 52, comma quarto, del D.Lgs. 22 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)