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Sez. 5, Sentenza n. 4332 del 15/11/2024 Ud. (dep. 03/02/2025) Rv. 287624-01

PENA - IN GENERE | Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Pendenza del giudizio in grado di appello - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287624-01

PENA - IN GENERE

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), la pendenza del grado di appello ha inizio con la pronuncia della sentenza di primo grado e si esaurisce con il dispositivo della sentenza di secondo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 20-bis cod. pen. nel caso in cui la sentenza di primo grado era stata deliberata in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della Riforma Cartabia e la pronuncia della Corte territoriale era intervenuta in epoca successiva).

Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)